“La casa rientra tra i mezzi di sussistenza che devono essere assicurati al coniuge ai figli minori”, per questo l’ex marito che non contribuisce alle rate del mutuo, rischiando di far perdere alla famiglia l’abitazione, commette reato. Lo sottolinea la Cassazione, che ha confermato la condanna a due mesi, più 500 euro di multa, ad un uomo di Casoria, provincia di Napoli che per un periodo non aveva versato il mantenimento, poi aveva sospeso il pagamento della rata del mutuo.
La condanna si riferisce al reato di “violazione degli obblighi di mantenimento” poiche è per tre mesi l’uomo non aveva versato le somme stabilite dal giudice della separazione, e successivamente non aveva più pagato la rata del mutuo, di 350 euro. Questa situazione, spiega la sesta sezione penale della Cassazione (sentenza numero 33023), che ha condiviso l’affermazione della Corte d’Appello di Napoli, aveva messo l’ex moglie “in un vero stato di bisogno”, perchè la donna aveva dovuto saldare il debito utilizzando i soldi che il padre dei bambini versava per il mantenimento e chiedendo aiuto ai familiari.
A nulla è valsa la difesa dell’imputato, basata sul fatto che l’accordo di separazione non prevedesse anche il versamento delle rate del mutuo, motivo per cui non aveva avuto percezioni di commettere un reato.
Su questo punto la Cassazione ha risposto che la violazione degli obblighi di assistenza familiare (articolo 570 del codice penale) non prevede che “la condotta omissiva venga posta in essere con l’intenzione e la volontà di fa mancare i mezzi di sussistenza alla persona bisognosa”. Ma il solo fatto che la famiglia fosse sostanzialmente privata del mantenimento basta a configuare il reato.